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Comitato No Offshore, un commento di approfondimento sulla sentenza del "Coniglio di Stato"

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Ritorniamo sulla sentenza con la quale il Consiglio di stato ha accolto il ricorso della società OLT avverso alla sentenza con la quale il TAR Toscana aveva annullato il decreto autorizzativo del rigassificatore offshore di Livorno. Ci interesseremo soprattutto della sentenza relativa al ricorso presentato da OLT contro i cittadini di Livorno e Pisa ma non mancheremo di fare un iniziale importante riferimento a quella relativa al ricorso dell’Associazione Greenpeace.

Cominciamo dunque da quest’ultima sentenza nella quale si legge che:

Il ricorso di primo grado risulta, innanzitutto, irricevibile per tardività, essendo stato proposto il 15 marzo 2007, a più di un anno di distanza dalla pubblicazione dell’autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 marzo 2006”.

 

 

Il problema è che l’autorizzazione non è stata pubblicata sulla G.U. del 16 marzo, come ognuno può constatare con una semplice ricerca su http://gazzette.comune.jesi.an.it/

Non si riesce a capire il motivo di una simile castroneria visto che nella stessa sentenza del TAR Toscana che accoglieva il ricorso di Greenpeace si può leggere che del provvedimento autorizzativo “neppure consta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”. Fra l’altro notiamo che proprio la mancanza di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale era il motivo per cui il TAR Toscana aveva respinto l’eccezione di “tardività” presentata dalla OLT.

I giudici della Consulta hanno preso un clamoroso abbaglio? Sembrerebbe proprio di si, ma se così fosse la sentenza che accoglie il ricorso della OLT contro Greenpeace sarebbe viziata da un errore talmente grossolano da renderla, di fatto, nulla. Vedremo.

Passiamo invece alla sentenza che ci riguarda più da vicino, quella che accoglie il ricorso della OLT contro il verdetto favorevole del TAR al ricorso dei cittadini. In tale sentenza si legge che:

Il ricorso di primo grado risulta, innanzitutto, irricevibile per tardività, in quanto è stato notificato alla società OLT solo in data 16 maggio 2006, mentre risulta dagli atti - in particolare dall’esposto presentato dai cittadini ricorrenti - che essi erano a conoscenza del provvedimento impugnato già nel febbraio 2006 (e dal febbraio 2006 al 16 maggio 2006 vi sono più di sessanta giorni).

C’è da domandarsi di cosa stiano parlando i giudici del Consiglio di Stato. I cittadini firmatari conoscevano benissimo il decreto autorizzativo del Ministero attività economiche (MAP) del 23 febbraio e infatti hanno presentato il ricorso il 19 aprile 2006, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione. I giudici parlano di un non meglio specificato “esposto” che dimostrerebbe la conoscenza dell’autorizzazione ma non si capisce a cosa si riferiscono e soprattutto perché fanno questo riferimento. Quanto poi alla notifica del ricorso alla società OLT avvenuta “solo” il 16 maggio 2006”, è interessante ricordare quanto scriveva a tale proposito il TAR Toscana che respingeva l’eccezione presentata dalla OLT sostenendo che: “Quanto alla pretesa tardività, dagli atti del giudizio risulta che la prima notificazione del ricorso introduttivo nei confronti della controinteressata è stata eseguita il 21 aprile 2006 a mezzo del servizio postale, con esito negativo (l’atto non è stato recapitato per irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato). La notificazione è stata quindi ripetuta a mani il 15 maggio 2006 presso il medesimo indirizzo, stavolta con successo, e non vi sono elementi per affermare che essa sia stata intempestiva. Insomma la OLT non ha ritirato la raccomandata postale inviata il 21 aprile (quindi entro i 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del MAP).

Grossolanamente si potrebbe dire che te mi mandi l’avviso di un ricorso contro di me, io non mi faccio trovare al mio recapito, non vado a ritirarlo alle poste e ti costringo a rimandarmelo attraverso il messo giudiziario ma poi il tuo ricorso viene annullato perché i giudici mi danno ragione quando io sostengo che me lo hai notificato in ritardo. C’è da rimanere basiti di fronte alla rozza superficialità delle argomentazioni con le quali i giudici del Consiglio di stato hanno dato ragione alla OLT.

Ma veniamo al secondo punto per il quale è stato accolto il ricorso della OLT, quello decisivo. Nella sentenza si legge:

Il ricorso, oltre alla riferita irricevibilità, presenta comunque anche profili di inammissibilità.

Risulta, invero, fondata anche l’eccezione (riproposta da OLT con apposito motivo di appello) con cui si contesta la legittimazione processuale dei cittadini ricorrenti in primo grado (…)

Nel caso di specie, del resto, non solo i ricorrenti non fornisco la prova di alcuna lesione, anche solo potenziale, che potrebbe derivare dalla costruzione del terminale di rigassificazione, ma risulta mancante anche il requisito della c.d. vicinitas, che non può identificarsi nella mera residenza anagrafica nel territorio potenzialmente coinvolto dalla realizzazione del progetto cui ci si oppone, ma, più correttamente, va ravvisata nell’esistenza di uno “stabile collegamento” con l’area interessata dall’azione amministrativa(…)

Si tratta, infatti, di un terminale per la rigassificazione, che sarà, in buona parte, realizzato in mezzo al mare, costituito da una nave permanentemente ormeggiata al largo della costa (…)

Ebbene, riconoscere la legittimazione ad impugnare le autorizzazioni amministrative per la realizzazione di un simile impianto a qualsiasi cittadino residente nei Comuni limitrofi allo specchio di mare o al territorio interessato dal progetto significa, in definitiva, dare ingresso ad un’azione popolare, il che sarebbe in contrasto con le basilari regole del processo amministrativo”.

Su questo aspetto il TAR Toscana aveva risposto alla OLT che: “Sulla scorta dei principi costantemente affermati in giurisprudenza, non può poi essere disconosciuto l’interesse individuale all’impugnazione di chi, come gli odierni ricorrenti, risiede in prossimità del sito individuato per la realizzazione del rigassificatore, rivestendo perciò una posizione differenziata e qualificata in virtù dello stabile collegamento con l’area interessata e dei potenziali rischi ambientali legati alle caratteristiche tecnico-dimensionali dell’impianto (il progetto prevede l’eventuale raddoppio della già cospicua capacità iniziale di rigassificazione, stimata in non meno di 3,5 miliardi di metri cubi di gas) ed, evidentemente, alla natura stessa delle sostanze ivi trattate. Alla stregua del criterio della vicinanza alla fonte della lesione paventata, ed a prescindere dalla specifica prova del danno, le temute ripercussioni sul territorio circostante legittimano dunque la proposizione dell’azione nella misura in cui le censure svolte tendono a far valere, come i ricorrenti stessi si premurano di precisare, l’insufficienza dell’attività istruttoria espletata dalle amministrazioni intimate in relazione alle esigenze di adeguata raccolta e ponderazione degli interessi ambientali, ecologici, paesaggistici implicati nell’”iter” autorizzatorio di cui si discute (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2001, n. 5411).”

Con la sentenza del 1 febbraio il Consiglio di stato ha invece sancito che nel caso di una autorizzazione relativa ad un impianto in mare (un rigassificatore, ma anche in inceneritore, un impianto eolico, fotovoltaico, ecc.) essa potrebbe contenere le peggiori “porcherie” ma nessun cittadino avrebbe la possibilità di ricorrere alla giustizia amministrativa poiché manca la “vicinitas. Si tratta di un precedente abnorme che potrebbe avere conseguenze disastrose sulla preservazione del mare, che, è bene ribadirlo, è un bene di tutti. Almeno per ora.

Ma a proposito di questa “inammissibilità” c’è da rilevare una clamorosa contraddizione. E’ infatti bene ricordare che l’iter autorizzativo dell’impianto è stato minato da un vizio di fondo: l’aver considerato il mare un “sito industriale” in modo da consentire l’applicazione delle procedure semplificate previste dall’articolo 8 della Legge 340/2000. Per accelerare i tempi (siamo nel 2002!) il MAP aveva considerato il tratto di mare su cui si voleva installare il rigassificatore una propaggine della zona industriale livornese. Una evidente forzatura che il movimento “no offshore” ha duramente contrastato e che a suo tempo trovò concorde anche l’Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ma lasciamo perdere; diamo per ammesso, e non concesso, che il mare antistante sia un sito industriale. Ma se è stato considerato una appendice della zona industriale di Livorno per facilitare l’iter autorizzativo lo dovrebbe essere a maggior ragione per permettere ai cittadini che abitano in quella zona industriale per poter dire la loro. Il principio non può valere solo ad intermittenza cioè quando fa comodo a coloro che vogliono imporre le loro sciagurate scelte. Non si tratta di inseguire arzigogolati ragionamenti nascosti dietro arroganti formule giuridiche ma di applicare solo e semplicemente il buon senso che dice che sono i cittadini che vivono nelle zone costiere che subiranno le conseguenze dell’installazione dell’impianto in termini delle ricadute dell’inquinamento dell’aria, dell’utilizzo delle acque di mare a fini industriali, dei rischi di incidente rilevante.

Per concludere: i giudici del Consiglio di stato avrebbero potuto accogliere il ricorso della OLT scendendo nel merito dei motivi che avevano spinto il TAR Toscana ad accogliere il ricorso dei cittadini. Dovevano però dimostrare che l’iter autorizzativo aveva rispettato il diritto dei cittadini a partecipare alle decisioni che li riguardano e che era ammissibile che si fosse rilasciata una autorizzazione ad una società che non ha la disponibilità dell’area in cui installare l’impianto.

Avrebbero evitato di scadere in questo sgradevole gioco di cavilli giuridici chiaramente pretestuosi.

Ma il dubbio legittimo è che i giudici del Consiglio di stato abbiano avuto talmente grossi problemi a ribattere alle argomentazioni con le quali il TAR Toscana aveva accolto il ricorso dei cittadini di Livorno e Pisa, che hanno preferito ricorrere a motivazioni talmente incredibili da essere impresentabili.

I cittadini e gli elettori ne prendono amaramente atto.

Comitato contro il rigassificatore offshore di Livorno.

Febbraio 2010

Riferimenti: sentenze del TAR Toscana nn. 1869 e 1870 del 30/7/2008; sentenze del Consiglio di stato nn. 413 e 416 del 1/2/2010.