Il d.lgs. 90/2017 ha rappresentato una svolta significativa per il sistema normativo italiano riguardante la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, apportando modifiche di sostanza al d.lgs. 231/2007, in particolare con riferimento alla disciplina sanzionatoria.
In attuazione della IV Direttiva europea (Direttiva n. 2015/849), il decreto ha introdotto una serie di misure che hanno aggravato le sanzioni per la violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.
Il Capo secondo del Titolo quinto del d.lgs. 231/2007 è stato completamente rivisitato, stabilendo nuove fattispecie sanzionatorie.
Art.56 d.lgs.231/2007
Nell’articolo 56 si punisce l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica. Ora, i professionisti obbligati che non effettuano le necessarie verifiche identificative, possono incorrere in una sanzione pecuniaria di 2.000,00 euro, che può aumentare fino a 50.000,00 euro in caso di violazioni gravi o ripetute. La determinazione della gravità della violazione tiene conto di vari elementi, tra cui la collaborazione con le autorità competenti, la situazione reddituale del presunto responsabile e l’intensità della condotta.
Art.57 d.lgs.231/2007
L’articolo 57 prevede sanzioni analoghe per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dei dati. Anche in questo caso, la sanzione base è fissata a 2.000,00 euro, elevabile a 50.000,00 euro per infrazioni sistematiche.
Art.58 d.lgs.231/2007
Particolare attenzione merita l’articolo 58, che tratta dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. La mancanza di segnalazione può comportare una penalità di 3.000,00 euro, ma in caso di violazioni gravi, il range delle sanzioni varia da 30.000,00 a 300.000,00 euro. Le sanzioni diventano particolarmente severe se le violazioni generano un vantaggio economico, con possibilità di moltiplicazione dell’importo della sanzione.
Art.59 d.lgs.231/2007
L’articolo 59 introduce sanzioni per i componenti degli organi di controllo (collegio sindacale) che omettono le comunicazioni obbligatorie, prevedendo sanzioni comprese tra 5.000,00 e 30.000,00 euro.
Art.60 d.lgs.231/2007
Allo stesso modo, il mancato adempimento agli obblighi informativi previsti dall’articolo 60 d.lgs.231 2007 espone i responsabili a sanzioni da 5.000,00 a 50.000,00 euro.
Regime sanzionatorio previsto dalla norma ora in vigore.
È importante notare come il nuovo regime sanzionatorio risulti differente rispetto alla versione precedente. Prima del d.lgs. 90/2017, l’omessa segnalazione di operazioni sospette era punita con sanzioni antiriciclaggio in percentuale sull’importo dell’operazione non segnalata (dall’1 al 40 percento); ora, con la previsione di una sanzione da 30.000,00 a 300.000,00 si è creato un apparente paradosso: per le omissioni meno gravi, le nuove sanzioni risultano più pesanti; viceversa, per le violazioni di maggior valore, il regime attuale potrebbe offrire un “beneficio economico” rispetto a quello previgente.
Principio del favor rei
Si evidenzia, infine, la previsione di legge del principio del favor rei, che garantisce che nessuno possa essere sanzionato per fatti che, al momento dell’entrata in vigore del nuovo decreto, non siano più considerati illeciti o siano puniti con sanzioni minori. Pertanto, le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 90/2017 saranno soggette, eventualmente, alle norme più favorevoli in vigore al momento della commissione del fatto.
Conclusioni
In conclusione, il d.lgs. 90/2017 ha profondamente riformato la disciplina sanzionatoria in materia di antiriciclaggio, imponendo un approccio più rigoroso e specifico ma anche più favorevole, in alcune circostanze, rispetto al passato.
Con la circolare Mef DT 56499/2022, che ha sostituito la precedente del 6 luglio 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti rilevanti riguardo all’applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie di natura amministrativa. In particolare, si evidenzia l’importanza dei criteri da adottare per l’accertamento della violazione qualificata ex art. 58, co.2, stabilendo modalità precise per la quantificazione delle sanzioni.
La circolare sottolinea come l’Autorità verbalizzante debba, nel contestare la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, identificare in quale delle due fattispecie previste dal legislatore si collochi il fatto concreto. Tale identificazione deve essere accompagnata da un “puntuale e circostanziato riscontro” alle circostanze di fatto corrispondenti ai parametri legislativi. L’assenza di tale motivazione potrebbe costituire un fondamento per l’impugnazione della contestazione, che in tal caso andrebbe ad evidenziare una carenza di giustificazione nell’operato degli accertatori.
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